EN1755:2015 È ORA OBBLIGATORIA – ECCO COSA BISOGNA SAPERE.

E’ stato aggiornato lo standard EN1755

EN1755:2015 è la normativa in base alla quale aziende costruiscono o trasformano i carrelli elevatori in maniera tale da renderli sicuri per l’utilizzo  in aree pericolose (Zone 1, 2, 21 e 22).

 

Lo   standard EN1755:2015 ha sostituito  gli standard EN1755:2000 esistenti.

 

E’ un onere  dell’azienda che immette il  carrello elevatore sul mercato garantire la  sua conformità alla direttiva ATEX 2014/34/UE, di modo che questo possa essere utilizzato in un’area classificata atmosfera potenzialmente esplosiva nel rispetto delle norme di legge e di sicurezza

 

NORMATIVA ATEX ed APPLICAZIONE
Direttiva sui prodotti ATEX    Direttiva 94/9/CE

La Direttiva 94/9/CE è una direttiva che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute e che demanda alle norme (norme europee armonizzate) il compito di esprimere i requisiti richiesti dal punto di vista tecnico.Il concetto di “suddivisione in zone” non inerisce alla  direttiva 94/9/CE, bensì la direttiva 1999/92/CE che affronta gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che operano in atmosfere pericolose.

La definizione delle zone non è una responsabilità a carico del fabbricante ma del datore di lavoro.

Classificazione delle aree di lavoro secondo la Direttiva 99/92/EC

Nella direttiva 99/92/CE le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive:

Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1 Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia.
Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21 Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

 

In tali aree si possono installare ed utilizzare le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

— nella zona 0 o nella zona 20: apparecchi di categoria 1;
— nella zona 1 o nella zona 21: apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
— nella zona 2 o nella zona 22: apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

APPLICAZIONE E OBBLIGHI Direttiva ATEX
Mentre dunque la direttiva 94/9/CE è una direttiva di prodotto che sostituisce la legislazione pre-esistente e che prevede la marcatura CE di tutte le attrezzature destinate ad ambiente con atmosfera esplosiva,  la direttiva 99/92/CE è invece una direttiva sociale che in Italia modifica il D.L.g.s. 626/94 aggiungendo il titolo VIII bis al medesimo decreto e che “prende in esame esplicitamente in rischio associato alla possibile presenza di atmosfere esplosive nell’ambiente di lavoro”.
Dunque la Direttiva ATEX rappresenta in prima istanza l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro e di acquistare prodotti conformi alla 94/9/CE quando necessario.

Luoghi con pericolo di esplosione.
La direttiva 94/9/CE è stata resa obbligatoria a partire dal 01.07.03.
Gli impianti (carrelli elevatori compresi) che sono entrati in servizio a partire dal 01.07.03 devono rispondere alla direttiva comunitaria 99/92/CE sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri pericolose.
Relativamente agli apparecchi (carrelli elevatori compresi) questi devono essere conformi alla direttiva 94/9/CE (Direttiva “ATEX” recepita in Italia con il D.P.R. 23/3/1998, n. 126) e marcati CE secondo tale direttiva.
La direttiva prevede tre categorie di apparecchi destinati ad essere utilizzati nei luoghi con pericolo di esplosione (luoghi di superficie):

  • apparecchi di categoria 1 (livello di protezione molto elevato – zone 0 o 20);
  • apparecchi di categoria 2 (livello di protezione elevato – zone 1 o 21);
  • apparecchi di categoria 3 (livello di protezione normale – zone 2 o 22).

Il materiale Ex messo in commercio, o posto in servizio, dopo il 30 giugno 2003 dovrà quindi essere marcato CE (CE ATEX) e accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE, in base a questa direttiva (vedi D.P.R. 23/3/1998, n. 126 – Direttiva UE 94/9/CE – Direttiva UE 99/92/CE)
All’art. 8 di tale direttiva, viene precisato che il datore di lavoro deve, tra l’altro, elaborare e tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni nel quale siano indicati:

  • Quali rischi di esplosione sono stati individuati
  • Quali misure saranno prese per evitare il pericolo di esplosioni
  • Come sono state individuate e classificate le zone a rischio

A carico del datore di lavoro poi è previsto l’onere dell’accertamento che le attrezzature di lavoro siano idonee al tipo di zona individuata e che le stesse siano impiegate e mantenute in efficienza.
Quindi in tutte le zone in cui la formazione di atmosfere esplosive è probabile (non episodica) devono essere installati apparecchi soggetti a qualche forma di verifica da parte di O.N. (Organismo Notificato).